Questi referendum, come accadde già per altri in passato, probabilmente non verranno presi in considerazione dalla nostra classe politica, ma se è vero che votare ai referendum non è un dovere civico perché si è liberi anche di astenersi, in questo caso, vista l’importanza degli argomenti in questione, diventa sicuramente un dovere morale. Pertanto dopo aver riflettuto sulle spiegazioni di chi si dice a favore del SI, dei sostenitori del NO e di chi si astiene, sono giunto alla conclusione di andare a votare e scegliere il SI per tutti e quattro i quesiti referendari.
Per il quesito n. 1: Referendum sull’acqua pubblica, contro l’affidamento ad operatori privati
Voterò SI perché l’acqua potabile è, e deve rimanere, un bene comune, inestimabile e irrinunciabile per ogni cittadino del pianeta.
Per il quesito n. 2: II° Referendum sull’acqua pubblica, contro il calcolo tariffario in base agli investimenti di capitale
Voterò SI perché non accetto che l’acqua pubblica potabile possa essere usata per il profitto di privati.
Per il quesito n. 3: Referendum sull’energia nucleare, contro la costruzione di centrali nucleari
Voterò SI perché sono contro la costruzione di centrali nucleari e preferirei, forse utopisticamente, vivere in un paese che si basi e produca energie alternative: solare, eolica e idroelettrica. Anche se a causa della produzione insufficiente di queste fonti si dovesse rinunciare alle comodità finora acquisite.
Per il quesito n. 4: Referendum sul legittimo impedimento
Voterò SI perché, a prescindere dalla possibilità di accanimenti giudiziari su questo o quell’imputato, la legge deve essere uguale per tutti: dal Presidente della Repubblica all’ultimo dei barboni. E perché il legittimo impedimento, quello reale ed applicabile ad ognuno, è già previsto dal codice di procedura penale.
Art.420-ter Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore 1. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta all’udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d’ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l’avviso all’imputato, a norma dell’articolo 419, comma 1.
Art.599 Decisioni in Camera di consiglio, comma 2. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire.
Enzo Di Stasio
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