Amante 2.0 : la strana evoluzione del terzo incomodo

tradimento1Tutelato, riabilitato, giustificato e quindi lecito: eccolo qui l’amante del nuovo millennio. Un tempo considerato immorale e rovina-famiglie, l’amante 2.0 oggi beneficia della diversa concezione che di lui ha la collettività. Non più causa della fine di rapporti matrimoniali, ma, ad esempio, porto lecito in cui approdare se le cose col compagno non vanno bene.

Con la beffa, per il coniuge tradito, di non vedere nemmeno addebitare la separazione al marito (o moglie) andato in cerca di altri lidi per soddisfare le proprie carenze in ambito coniugale. Cornuto e mazziato, dunque. E qui arriviamo alla recente sentenza della Cassazione che sta facendo molto discutere.

Una donna di Pescara accusa l’ex marito di aver lasciato la casa coniugale per andare a vivere con l’amante. Il motivo dell’abbandono? I due non avevano più rapporti sessuali dal lontano 2000, anno in cui era nato il figlio. La donna, dopo la separazione, aveva chiesto l’addebito delle spese al marito per “violazione dei doveri coniugali”. Tutto giusto, sembrerebbe. Ebbene, la Cassazione, con una sentenza storica, respinge il ricorso della signora dando sostanzialmente ragione al marito che, detto in soldoni, è stato giustificato ad andarsene di casa con l’amante poiché la donna, rifiutandosi di avere rapporti sessuali con lui, non ha adempiuto ai doveri coniugali. Niente addebito della separazione, quindi, e nemmeno il risarcimento danni in favore dell’ex moglie. Tralasciando se sia giusto o meno, certo è che tale sentenza assume un’importanza rilevante poichè crea un precedente. Eh si, perchè adesso il coniuge con l’amante, in caso di separazione, può appellarsi a questa sentenza, trasformando un comportamento quantomeno discutibile (per non dire illecito) in una causa giustificativa. La classica rigirata di frittata, insomma. E mi si conceda un piccolo appunto generale: se un amore termina per mancanza di sesso, forse, non era realmente tale.

Bene. Veniamo ora ad altre pronunce che hanno fatto parlare e che, in un certo senso, tutelano la figura dell’amante.

In una recente sentenza della Cassazione, vediamo l’amante messa praticamente sullo stesso piano del coniuge: i maltrattamenti verso gli amanti sono da ricomprendere nel novero dei “maltrattamenti familiari”. Sono lontani i tempi in cui l’amante era un fattore esterno alla coppia che ne insidiava la stabilità. Ora è esso stesso parte della coppia. O, per meglio dire, trio.

L’evoluzione del terzo incomodo continua.

Nel 2011 una donna di Catanzaro si è vista comminare una multa di 800 euro per aver offeso pubblicamente l’amante del marito. Caso ha voluto che quest’ultima fosse un avvocato, che ha subito denunciato la signora tradita. La sfiga nella sfiga, si direbbe. 

Un anno prima, nel 2010, viene sentenziato che la moglie che fugge con l’amante ha diritto lo stesso al mantenimento, con buona pace del tradito di turno che oltre a dover sopportare l’abbandono da parte della consorte, si vede costretto anche a versarle soldi. Da non credere.

Infine, ricordiamo la pronuncia per cui non si può impedire alla moglie di entrare nella casa coniugale con l’amante, quasi fosse, aggiungerei, uno di famiglia. E che importa se in casa tua sta entrando la persona che ha una relazione con la donna che tanto amavi. Ah già, l’ospite è sacro.

di  Giovanni Fuiano 

foto: polinvest.it

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