Chi di noi, abitando soprattutto nelle grandi città e facendo quindi uso quotidiano dell’automobile, non ha mai subìto un tamponamento oppure non lo abbia involontariamente provocato, col conseguente dolore al collo anche in danno alla persona trasportata e spesso durevole per mesi, noto come “il colpo della frusta”?
Il tema è, quindi, di estremo interesse generale e non sono pochi coloro che spesso chiedono informazioni legali sull’argomento.
Il caso di oggi è il seguente: nel corso di una causa civile avente ad oggetto questo tema, il giudice aveva accolto la domanda dell’infortunato di risarcimento dei danni che egli aveva sofferto nella condizione di “trasportato” nel veicolo di proprietà dell’conducente.
Però l’entità del danno, molto esigua, corrispondeva a due giorni soltanto di invalidità temporanea e a una somma di importo risibile.
Il trasportato ha impugnato la sentenza.
Il giudice dell’appello ha però addirittura dichiarato che fosse impossibile liquidare il danno lamentato dall’attore perché le lesioni lamentate “…non erano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo…” e ciò in applicazione di norme che, al fine di scoraggiare le domande risarcitorie di “lieve entità”, ne aveva negato alla base ogni possibile sussistenza.
Ma la Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n.26249 del 16 ottobre 2019, ha modificato radicalmente questo principio, stabilendo che il danno alla salute – anche per lesioni di lieve entità – come quello tipico determinato dal “colpo di frusta” – è risarcibile anche in assenza di accertamenti strumentali, per essi intendendosi gli esami radiografici e analisi affini.
Quindi, per le microlesioni derivanti dal trasporto automobilistico, l’esistenza di un danno alla salute può essere provato con fonti anche diverse dai referti di esami clinici strumentali perché i criteri individuati dalle norme vigenti devono essere considerati sostituibili e alternativi tra loro e non già cumulativi.
Fonte foto: starbene.it
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