La Corte Europea dichiara illegittimo il precariato nella Pubblica Amministrazione

corte-giustizia-ue_tLa Corte europea ha espresso una sentenza storica in merito al precariato della pubblica amministrazione, oggi considerato illegittimo.

E l’ha fatto con due ordinanze.

Nella prima, Lussemburgo ha confermato una tesi del Tribunale di Napoli, sostenendo che lo Stato italiano deve essere considerato il datore di lavoro ultimo e deve pertanto attenersi alla direttiva numero 70/1999 della Commissione Europea, che vieta agli stati membri dell’Ue di rinnovare i contratti precari oltre i 36 mesi. Grazie a tale sentenza lo Stato è obbligato a stabilizzare tutti i precari dell’amministrazione pubblica. Nella seconda, ha invece ribadito che lo Stato italiano deve applicare il decreto 368/2001, (che ad oggi non è mai stato preso in considerazione).

Ecco quali sono le condizioni di legittimità del contratto a tempo determinato.

Nell’ordinamento italiano, vige il principio secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è di norma a tempo indeterminato, come espressamente sancito dall’art. 1 comma 1 del D. Lgs. 368/2001. Il contratto a termine è, pertanto, una fattispecie contrattuale “speciale” la cui legittimità è subordinata al rispetto di talune condizioni.

A tal proposito, il D. Lgs. 368/2001 richiede – per l’apposizione del termine – la forma scritta con espressa indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato.

Ebbene, ricordiamo che lo Stato ha ritoccato il testo del decreto del 2007. Esso, così come modificato nel 2007 e nel 2008,  tenderebbe alla conclusione che la fattispecie del rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisca “la regola” mentre il rapporto di lavoro a termine rappresenti “l’eccezione”, che si traduce nella circostanza che solo tale contratto (e non anche il contratto a tempo indeterminato) deve specificare la ragione (tecnica, organizzativa, produttiva o sostitutiva) a supporto della costituzione del rapporto di lavoro.

In questo “vizio” di applicazione, la Corte Europea ha ravvisato un’infrazione già nel 2010, a cominciare dal precariato del personale Ata nella scuola. Intanto fioccano le sentenze e i giudici nell’attenersi alle disposizioni europee dovranno decidere se sanzionare lo Stato o procedere verso una stabilizzazione. Ambedue le ipotesi comporterebbero dei costi esagerati.

Qual è la posizione del Governo?

Letta sembrerebbe in direzione dell’anomalia e ha bloccato per il 2014, il rinnovo dei contratti, scatti di anzianità e l’incremento dell’indennità di vacanza contrattuale.

Qual è la conseguenza?

I docenti che saranno assunti nei prossimi anni non potranno mai coprire i pensionamenti e i precari assunti quest’anno, non potranno essere riassorbiti.

di Simona Mazza

foto: tomshw.it

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