La sessione plenaria costitutiva della 9^ legislatura del Parlamento Europeo avrà luogo dal 2 al 4 luglio 2019, con il seguente ordine del giorno: -elezione del nuovo Presidente; -elezione dei vicepresidenti e dei questori; -costituzione delle commissioni parlamentari.
I nuovi membri del Parlamento europeo (MEP), che rimarranno in carica sino al 2024, eleggeranno il Presidente, i quattordici vicepresidenti ed i cinque questori. Definiranno altresì i numeri dei parlamentari che costituiranno le Commissioni permanenti,sulla base di una proposta della Conferenza dei Presidenti (CoP), sottoposta ad approvazione a maggioranza semplice in Plenaria. Alla prima successiva riunione le Commissioni eleggeranno i presidenti e i vicepresidenti, destinati a rimanere in carica per 2 anni e mezzo.Nell’ottava legislatura, una commissione parlamentare era composta da 25 a 73 membri titolari e da un numero equivalente di sostituti.
Il Regolamento del Parlamento, all’articolo 146, paragrafo 2, prevede la prima riunione il primo martedì successivo al mese successivo alle elezioni europee.
Elezione del Presidente
La seduta è presieduta dal Presidente uscente e l‘elezione avviene a scrutinio segreto. Possono presentare candidati un gruppo politico oppure 38 deputati, che rappresentano la soglia minima di 1/20. Viene eletto il candidato che ottiene il 50% dei voti più uno, ossia la maggioranza assoluta. Dopo tre elezioni a vuoto, il quarto scrutinio si restringe ai due candidati che hanno avuto il punteggio più alto e vince quello che ottiene il maggior numero di voti.
Elezione dei Vicepresidenti e dei Questori
Il presidente eletto, dopo il discorso di insediamento, avvia la procedura di elezione dei 14 vicepresidenti e dei 5 questori.Anche per i vicepresidenti si prevedono un massimo di due scrutini a maggioranza assoluta, con eventuale terza votazione a maggioranza semplice. L’ordine di elezione costituisce quello di precedenza. Stessa procedura per i Questori. In questo modo gli eletti rifletteranno i numeri dell’elezione del presidente e dei gruppi.
Costituzione delle Commissioni parlamentari
Le commissioni parlamentari “modificano le proposte legislative mediante l’adozione di relazioni, propongono emendamenti in Plenaria e nominano i deputati responsabili per i negoziati con il Consiglio sulla legislazione UE. Adottano inoltre relazioni d’iniziativa, organizzano audizioni con esperti e controllano gli altri organi e istituzioni dell’UE”.
Le commissioni, politicamente proporzionate alla composizione dell’Aula, eleggono nella fase costitutiva, per un mandato di due anni e mezzo, un presidente e fino a quattro vicepresidenti, che formano così l'”ufficio di presidenza delle commissioni“..
La Conferenza dei Presidenti di Commissione (CPC) coordina i lavori di tutte le commissioni
E’ nella facoltà del Parlamento istituire sottocommissioni e commissioni speciali temporanee, per questioni specifiche e commissioni d’inchiesta, per violazioni o cattiva amministrazione del diritto comunitario. Seguono alcune commissioni speciali e d’inchiesta del periodo 2014-2019.
Commissioni speciali: TAXE – Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (I lavori della commissione speciale sono stati chiusi il 30 novembre 2015); TAX2 – Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (I lavori della commissione speciale sono stati chiusi il 2 agosto 2016); TAX3 – Reati finanziari, evasione fiscale ed elusione fiscale (I lavori della commissione speciale sono stati chiusi il 28 marzo 2019); TERR – Terrorismo (I lavori della commissione speciale sono stati chiusi il 14 novembre 2018); PEST – Procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell’Unione (I lavori della commissione speciale sono stati chiusi il 12 dicembre 2018)
Commissioni d’inchiesta: EMIS – Misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (I lavori della commissione si sono conclusi il 4 aprile 2017); PANA – Riciclaggio di denaro, elusione fiscale ed evasione fiscale (I lavori della commissione si sono conclusi il 13 dicembre 2017).
Comitato di conciliazione
E’ formato da due delegazioni. Quella del Consiglio, con un rappresentante di tutti gli Stati membri (ministri o rappresentanti) e quella del Parlamento, con lo stesso numero di eurodeputati. Viene attivato nella c.d. “codecisione”, terza fase della “procedura legislativa ordinaria”, quando il Consiglio non approva gli emendamenti adottati in seconda lettura dal Parlamento. Al Comitato di conciliazione è affidato il compito di realizzare un “progetto comune”, che Parlamento e Consiglio dovranno poi approvare entrambi.
I Gruppi politici
Devono essere formati da almeno 25 eurodeputati, eletti in almeno un quarto degli Stati membri, con un minimo pertanto di 7 Stati. Tutti gli eurodeputati di un gruppo devono avere una comune affinità politica e aderire alla finalità e allo scopo riportate in una dichiarazione politica.
La costituzione del gruppo viene notificata al Presidente del Parlamento con una dichiarazione con il nome del gruppo, i membri e l’ufficio di presidenza, e la dichiarazione politica con le finalità del gruppo. Normalmente non viene verificata dal Parlamento l’affinità politica degli appartenenti a un gruppo. Ma di fronte alla sua negazione da parte degli eurodeputati il Parlamento deve valutare se il gruppo è stato creato nel rispetto del regolamento.
I gruppi politici che notificano la loro composizione entro il 1° luglio, saranno riconosciuti con decorrenza dal 2 luglio. Possono essere creati anche in qualsiasi momento durante la legislatura.
Non è possibile l’adesione a più gruppi
Sono 8 i gruppi politici presenti nel Parlamento europeo in chiusura dell’ottava legislatura.
Gli eurodeputati che non aderiscono ad un gruppo politico, definiti “non iscritti”, hanno comunque diritto al personale ed altro, nei termini stabiliti dall’Ufficio di presidenza.
I presidenti dei gruppi e il Presidente del Parlamento costituiscono la Conferenza dei Presidenti del PE. La Conferenza dei Presidenti “è competente per l’organizzazione dei lavori del Parlamento e per la programmazione legislativa, decide in merito all’attribuzione delle competenze e alla composizione delle commissioni e delle delegazioni ed è responsabile per le relazioni con le altre istituzioni dell’UE, con i parlamenti nazionali e con i paesi non appartenenti all’UE”.
I “coordinatori” per le commissioni parlamentari, eletti dai gruppi politici, rappresentano i leader di ogni gruppo all’interno delle commissioni e portano il parere del loro gruppo sugli argomenti trattati dalla commissione. Pianificano le attività con presidente e vicepresidenti delle commissioni.
Controllo delle credenziali dei nuovi deputati
Le funzioni incompatibili con il mandato di eurodeputato sono l’appartenenza alla Commissione europea, al governo o al parlamento di uno Stato membro dell’UE, alla Corte di giustizia, alla Banca europea per gli investimenti, al consiglio di amministrazione della Banca centrale, alla Corte dei conti. L’incompatibilità è estesa anche ai funzionari delle istituzioni europee o degli organi previsti dai trattati dell’Unione per gestire fondi comunitari.
I deputati neoeletti, almeno sei giorni prima della seduta costitutiva del Parlamento, dichiarano per iscritto l’assenza di incompatibilità. La Commissione giuridica del Parlamento verifica le credenziali dei nuovi deputati e ne riferisce al Presidente che ne informa la plenaria. Il Parlamento “constata la vacanza”, nei casi di accertata funzione incompatibile del deputato.
La nomina del Presidente della Commissione
Uno dei primi compiti del Parlamento europeo è l’elezione del Presidente della Commissione europea,l’organo esecutivo dell’UE. La prima occasione è quella della sessione plenaria dal 15 al 18 luglio.
Gli Stati membri, tenendo in debita considerazione i risultati elettorali, designano un candidato. La prima votazione prevede la maggioranza assoluta, con la metà più uno dei deputati. In caso negativo, gli Stati membri ne propongono un altro entro un mese. Nelle elezioni del 2014 il Parlamento ha adottato la regola dei candidati principali. I partiti indicano un candidato a Presidente della Commissione e quello che riceve il maggior numero di voti, con possibile maggioranza in Parlamento, propone il candidato.
La nomina dei Commissari della Commissione europea
Il Consiglio, d’intesa con il neo-eletto Presidente della Commissione, indica un candidato commissario per ogni Stato membro. I commissari interessati compaiono in audizione davanti alle commissioni parlamentari competenti, che trasmettono l’esito delle valutazioni delle competenze e delle prestazioni del candidato al Presidente del Parlamento. Il Parlamento dovrà poi, con una sola votazione, approvare l’intera Commissione, compresi il Presidente e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Sarà poi il Consiglio ad approvarne la nomina ufficiale, a maggioranza qualificata.
La composizione del nuovo Parlamento europeo
I deputati saranno 751 fino a quando il Regno Unito sarà uno Stato membro. Diventeranno 705 deputati solo se e quando il Regno Unito sarà uscito dall’Unione europea.
I seggi supplementari assegnati agli Stati membri nella nuova composizione e nella nona legislatura del PE (Articolo 3.2 della decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo del 28 giugno 2018), saranno disponibili solo dopo il ritiro del Regno Unito (IE, FR, IT, ES, PL, RO, NL, SE, AT, DK, SK, SK, FI, HR, EE).
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