La sicurezza del cibo in Europa

Considerando la realtà di un mercato unico europeo, tuttavia caratterizzato da una miriade di legislazioni che variano da stato membro a stato membro, il quadro normativo comunitario sulla sicurezza alimentare nasce con l’intento di omogeneizzare e risolvere la frammentarietà in materia.

La sicurezza degli alimenti è disciplinata a livello europeo da un quadro normativo di riferimento, i cui principali documenti sono: il libro bianco del 2000 sulla sicurezza alimentare; il regolamento n°178/2002 della Commissione Europea; il decreto legislativo sulla disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento.

Il libro bianco è un documento della CE nel quale sono enunciati quei principi di sicurezza alimentare considerati validi per tutti gli stati europei. L’esigenza arriva successivamente a scandali di mercato, simili a quello della mucca pazza o del vino contenente metanolo, che hanno animato gli anni ‘90. Simili eventi hanno inevitabilmente inficiato il made in Italy, provocando gravissime perdite nelle vendite. Da allora la sensibilità nei confronti del tema e della sicurezza alimentare dei cittadini è cresciuta a livello nazionale ed europeo; la Commissione europea si è preoccupata di attivare una serie di meccanismi volti a tutelare i suoi cittadini e consumatori.

Princìpi

I principi stabiliti nel libro bianco sono i seguenti:

1) informazione etichettatura, principio di precauzione: i consumatori devono essere informati e potersi informare attraverso le etichette applicate nel retro del prodotto acquistato. Il principio di precauzione stabilisce la possibilità di ritirare un prodotto dal mercato considerato potenzialmente dannoso;

2) approccio integrato “dal campo alla tavola” (from farm to fork). La responsabilità e la gestione della qualità, in ogni aspetto e singolo passaggio dell’intera fiera, gravano interamente sul venditore; quest’ultimo deve accertarsi dell’affidabilità del fornitore;

3) analisi del rischio: valutazione, gestione, comunicazione del rischio – come segnalare l’esistenza di un problema?;

4) Sistema di allarme rapido comunitario. Proprio perché siamo in un mercato comune, deve essere garantita la possibilità di una rete tracciabile e ricostruibile. Il problema alimentare segnalato in un determinato punto del territorio europeo deve poter essere rintracciato in qualsiasi altra parte d’Europa, permettendo un tempestivo intervento;

5) Autorità europea di settore: figura con compiti specifici a livello europeo;

6) Tre livelli di responsabilità: primaria per gli operatori; di controllo per gli Stati membri; di valutazione per la Commissione.

Cos’è un alimento?

Affinché i principi generali contenuti nel libro bianco acquisissero validità di legge, vennero codificati nel regolamento 178 del 2002, assumendo così il contenuto di vere e proprie regole di politiche alimentari europee. Il regolamento, che prende il nome inglese di “General food law” – legislazione alimentare generale – stabilisce i principi e i requisiti relativi alle politiche alimentari europee, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare, e fissa procedure nel campo della sicurezza. In esso il legislatore si preoccupa innanzitutto di definire e chiarire cosa sia un alimento.

“Ai fini del presente regolamento si intende per “alimento” (o “prodotto alimentare”, o “derrata alimentare”) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani” (art.2 Regolamento CE n.178/2002).

Tale definizione, che potrebbe in un primo momento apparire superflua, assume un’importanza fondamentale nella misura in cui si pensa alle migliaia di varietà di ingredienti che possono essere coinvolte in una preparazione alimentare.

Riconoscere nuovi alimenti

Nel definire un prodotto si includono alcuni alimenti, escludendone degli altri: basti pensare all’esistenza degli steroli vegetali (il Danacol) che, in quanto sostanze ottenute dalla lavorazione del legno, vengono considerati sottoprodotti delle foreste, pertanto non considerate quali sostanze commestibili per l’uomo.

La scoperta di queste sostanze ha condotto all’invenzione di un prodotto alimentare, che prima non poteva essere definito tale. Per fare ciò è stato necessario il riferimento alla normativa sui nuovi alimenti. Nell’espressione “nuovi alimenti” rientrano tutti quegli alimenti che sono in qualche modo geneticamente manipolati e che vanno quindi trattati in maniera separata. É proprio questo il fine della definizione di alimento.

Dal campo alla tavola

L’art 18 del regolamento 178 stabilisce che in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, sia prevista la possibilità del processo di rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata ad entrare a far parte di un qualsiasi altro alimento o mangime usufruibile dal consumatore.

Questo è il concetto alla base del principio “dal campo alla tavola”. Qualsiasi operatore, in qualsiasi fase della filiera, deve essere in grado di riconoscere il proprio fornitore – chi ha fornito quel determinato prodotto o questa materia prima? Si tratta di un procedimento a ritroso che permette di individuare il punto dal quale il rischio è stato originato e poter successivamente circoscrivere i danni (se io so chi mi ha fornito il prodotto, so dove posso andare a verificare e quindi posso bloccare la proliferazione). A tal fine tutti gli operatori devono disporre di procedure e sistemi in grado di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni al riguardo.

Foto di wir_sind_klein da Pixabay

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