La suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie per i figli minori

Il principio generale di cui all’art.30, primo comma della Costituzione stabilisce che “É dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”, espressione, quest’ultima, peraltro superata dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 che ha correttamente istituito lo status unico di “figlio”, a prescindere completamente dalla sua condizione di nascita.

Difatti, il suddetto principio va ricollegato all’art. 316 bisprimo comma del codice civile che così dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.

In coerenza a quanto descritto da detta ultima norma, è necessario richiamare l’ormai storico art.148 del codice civile che determina la misura attraverso la quale detto dovere deve essere assolto mediante il “concorso degli oneri”, peraltro richiamati nella disposizione precedente di cui all’art.147 del codice civile, ove si prevede che “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenereistruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni…

Se quindi in costanza di matrimonio, il mantenimento dei figliè rimesso alle scelte discrezionali dei genitori secondo le rispettive possibilità economiche, certamentequando la coppia entra in crisi, con conseguente necessità di separarsi legalmente per poi magari divorziare, il panorama delle scelte di contenuto economico per i figli è spesso destinato ad assumere connotazioni radicalmente diverse.

In mancanza di accordi, nei casi in cui i coniugi si è già in regime separativo o divorzile, la normativa vigente contempla l’istituto dell’”assegno di mantenimento” per i figli che deve essere versato all’altro coniuge come contributo per gli stessi.

Ad esso si aggiunge però l’ulteriore obbligo di rimborsare all’altro genitore, presso il quale i figli sono “collocati”, la quota corrispondente al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative che, nella maggior parte dei Tribunali Italiani, sono ripartite tra i genitori con criteri predeterminati e contenuti in Protocolli d’intesaconcordati tra rappresentanze forensi e giudicanti, ove si distinguono le “voci” rientranti nel suddetto assegno di mantenimento da quelle obbligatorie e facoltative.

Ma nonostante le classificazioni delle voci di spesa, i dubbi continuano ad essere oggetto di contestazione, come nel caso che segue.

Focus: Cassazione civile, Sez. I, 7 marzo 2018 n. 5490

Questa ordinanza trae origine da un caso ove una corte d’appello italiana aveva ritenuto di chiarire la necessità e l’utilità di una doppia spesa straordinaria, la prima di carattere estetico, la seconda per la scelta di una scuola privata, a favore di una ragazza con genitori separati.

La madre aveva sostenuto dette spese, anticipandole per intero e provandole con documento fiscale; tuttavia, c’era stato un difetto di comunicazione nella fase informativa sulla necessità di sostenere dette spese verso il padre della figlia, in tal modo non realizzando il cosiddetto “previo concerto tra i genitori” e così poi trovandosi la madre costretta a proporre azione di recupero della metà della somma spesa verso l’altro genitore che si era rifiutato di rimborsargliela.

Ma il giudice di appello ha stabilito che il padre della ragazza non aveva in alcun modo comprovato l’ipotetica inutilità delle spese in questione perché si era semplicemente limitato a contestare detta spesa in modo generico e non motivato.

La Corte di Cassazione, confermando altri precedenti in materia, ha ritenuto di stabilire e confermare che non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie.

Esso può costituire, come in questo caso, una decisione unilaterale ma “di maggiore interesse” per una figlia, così sussistendo di conseguenza un obbligo di rimborso a carico dell’altro coniuge non affidatario o non collocatario, qualora quest’ultimo (ancora normalmente il padre) non abbia addotto validi motivi di dissenso in maniera tempestiva.

Nel caso concreto, era stato accertato che si era trattato di particolari spese per trattamenti estetici necessari per eliminare una folta peluria dal viso della ragazza, ritenuta “anomala per un soggetto di sesso femminile” che peraltro le generava notevole imbarazzo nella vita sociale; l’altra voce di spesa concerneva invece le spese per l’iscrizione in una scuola privata, i cui orari si erano però rivelati maggiormente compatibili con le esigenze lavorative del genitore affidatario.

E’ evidente che, nel caso in questione, si è trattato di spese straordinarie non prevedibili perché sopraggiunte nel corso del tempo, quindi inesistenti al momento della determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del padre in favore della figlia; dunque, una volta che il giudice di merito ne abbia accertata la natura di spese utili per la figlia anche se di tipo straordinario, in assenza della dimostrazione di un valido e puntuale dissenso da parte del padre, questi sarà senz’altro tenuto a rimborsare la propria quota di spettanza alla madre.

Nota finale: il Protocollo del Tribunale di Roma fa rientrare le spese estetiche per i figli nella voce “assegno di mantenimento”; sarà interessante monitorare le determinazioni future del giudice di merito romano su casi analoghi e questioni simili.

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