Secondo due orientamenti della Corte di Cassazione del 2018, sia l’uso del tipico cucchiaio di legno da cucina, che il porto della mazza per giocare a baseball, possono essere considerate armi improprie, nel senso che, in particolari circostanze, danno luogo a fatti di reato e quindi penalmente rilevanti.
Non tutti sanno, infatti, che questi strumenti, apparentemente inoffensivi, sono suscettibili di essere utilizzati, in determinate circostanze di tempo e di luogo, per procurare offesa a terze persone in forma di gravità tale da procurare lesioni vere e proprie.
Ma non mancano sorprese per chi usa l’accetta o gira col coltello.
Focus 1: Corte di Cassazione5 aprile 2018 n.21316
Fatto
Il caso trae origine da una rapina compiuta da un uomo verso una donna, il quale, dopo essersi impossessato del suo denaro e del suo cellulare, colpiva la vittima con un mestolo di legno di 30 centimetri, così aggravando la propria posizione con aumento di pena come previsto dalla legge.
Egli, nel contestare detta rideterminazione della pena a suo sfavore, ha sostenuto che il “mestolo da cucina” non potesse rientrare tra le armi improprie che necessitano l’individuazione di determinati requisiti, come quello di tipo naturalistico costituito dall’attitudine all’offesa e quello di carattere normativo caratterizzato dal “divieto di porto” senza giustificato motivo.
Diritto
In verità, detta attitudine a ledere sussiste quando un oggetto qualsiasi anche di uso comune, apparentemente privo di idoneità all’offesa, venga utilizzato in concreto per procurare lesioni personali: ragion per cui, il portare con sé l’oggetto, cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione (che nel caso che ci occupa è quello di girare la minestra) per essere invece utilizzato come un’arma vera e propria per colpire dolosamente la persona rapinata (come è invece accaduto nel caso in commento).
Si parla, in questi casi, di “destinazione funzionale all’offesa”; quindi è stato rigettato il ricorso del rapinatore perché è del tutto indifferente “…il giudizio astratto di intrinseca pericolosità-offensività dell’oggetto, mentre assume rilevanza il concreto utilizzo che dello strumento viene fatto e che ne comporta un mutamento funzionale, attraendolo nell’orbita delle armi improprie“.
Focus 2: Corte di Cassazione 10 dicembre 2018 n. 55037
Fatto.
Nel corso di un controllo stradale notturno, un uomo è stato trovato in possesso di una mazza in legno simile a quelle utilizzate nel gioco del baseball della lunghezza di 60 cm. e quindi ritenuto responsabile del reato di porto ingiustificato di strumento atto a offendere.
Diritto.
Sulla scia del precedente appena esaminato, la Corte ha stabilito che nel caso in cui una mazza di baseballvenga tenuta stabilmente in automobile, si realizza il reato di “porto ingiustificato di strumento atto a offendere”, senza che rilevino le deduzioni a posteriori.
La mazza da baseballè infatti ritenuta offensiva di per sé, deve essere verificabile nell’immediatezza di fatti da parte degli agenti verbalizzanti e non sé possibile dedurre a posteriori la sua inoffensività sulla base di ragionamenti e considerazioni puramente astratte e non provate.
Non è stato sufficiente per l’imputato eccepire che l’oggetto in questione è un attrezzo utilizzato in ambito sportivo e quindi da considerare in regime di libera vendita, né affermare che la passione per il baseball lascia rappresentare la mazza come un semplice souvenir, destinata a scopi decorativi o pubblicitari, dovendosi dimostrare l’inoffensività dell’arma nella immediatezza dei fatti.
Focus 3: Corte di Cassazione 12 febbraio 2015 n. 6261
Per contro, il fatto di uscire di casa con un’accettain mano costituisce di certo un’azione inconsulta ma considerata non pericolosa:in un caso deciso circa tre anni fa dalla Suprema Corte a favore dell’imputato, si riferisce a un uomo esasperato dal rumore di un camion-frigo in sosta sotto la sua abitazione, che era sceso da casa e, armato di un’accetta, aveva impunemente reciso il cavo di alimentazione del mezzo per silenziare il fastidioso rumore in una sorta di “giustizia fai da te”.
Va detto che comunque l’accetta è arnese di comune utilizzo nelle zone montane, di solito impiegato per il taglio del legname; la Corte ha valutato la natura dello strumento e ha deciso di annullare le contestazioni all’uomo, se pur protagonista di un gesto inequivocabilmente sconsiderato.
Focus 4: Corte di Cassazione 27 luglio 2016 n. 26669
Quanto all’uso del coltello, il suo porto richiede sempre una giustificazione da parte del suo detentore: costituendo esso l’“arma impropria” per definizione, occorrerà sempre il giustificato motivo di possesso indipendentemente dalla possibilità di una sua reale utilizzazione per l’offesa alla persona, come deciso circa due anni fa dalla Suprema Corte in un caso ove l’imputato è stato ritenuto “ingiustificato” per non aver sufficientemente argomentato sui motivi ella detenzione, limitati al generico uso dell’arnese per aggiustare una canna da pesca o per essersi egli limitato a dichiarare che il coltello in questione (come nel caso della mazza da baseball) era un semplice talismano portafortuna.
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