Dal 2008 fino al 2015 compreso, in base all’articolo 1 comma 9 della legge 243 2004< (la legge), è in vigore un regime sperimentale per le sole lavoratrici, che permette loro di andare in pensione con le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, cioè con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 di contributi ; accettando però che la pensione sia calcolata con il sistema di calcolo contributivo, invece che con il retributivo.
Chi può optare per il calcolo contributivo?
Le lavoratrici con un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995 (quindi quelle che rientrano nel sistema retributivo), che non abbiano già maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007; e quelle con anzianità contributiva inferiore, (che rientrano nel sistema “misto”) a condizione che non abbiano già esercitato in passato il diritto di opzione per il contributivo. L’Inps (messaggio 2700 del 12-3-2010) cita esplicitamente tra coloro che non possono accedere alla sperimentazione “le lavoratrici in mobilità lunga (articolo 1-bis del decreto legge 14 febbraio 2003, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n.81 – circ, n. 116 del 2003) e le lavoratrici autorizzate ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007 (articolo 1, comma 8, legge n. 243 del 2004 – circolare n. 60 del 15 maggio 2008, parte quarta)”.
Qual è il vantaggio per chi opta per il contributivo?
Il vantaggio consiste naturalmente nella possibilità di maturare il diritto alla pensione di anzianità con i requisiti più favorevoli in vigore prima del 2008, quindi con 57 (o 58) anni di età, avendone 35 di contributi. L’uscita effettiva può insomma essere anticipata di vari anni e in questo senso la convenienza è aumentata ancora con la riforma in vigore dal 2012, che sposta ulteriormente in avanti la possibilità di lasciare il lavoro.
E qual è invece lo svantaggio?
Essenzialmente, la pensione sarà più bassa. L’importo viene determinato per intero con il metodo di calcolo contributivo, invece che il metodo di calcolo contributivo a parità di anni lavorati è generalmente meno conveniente del retributivo perché tiene conto dell’intera carriera lavorativa e non solo degli ultimi dieci anni; inoltre il calcolo contributivo viene periodicamente aggiornato, in con conseguente riduzione dell’importo, per tenere conto dell’aumento dell’aspettativa di vita.
È possibile quantificare questa decurtazione?
Non si può quantificare in generale: dipende dalla particolare carriera lavorativa dell’interessata. Indicativamente si può ipotizzare un taglio di almeno il 15-20 per cento, ma la situazione può essere molto diversa a seconda della “storia contributiva” della lavoratrice. In casi molto particolari l’opzione per il contributivo potrebbe anche essere vantaggiosa.
Quando va fatta l’opzione?
Al momento in cui si presenta la domanda di pensionamento.
All’uscita con il contributivo si applica il meccanismo delle finestre?
Sì e questo vale anche dopo il 2011, nonostante l’abolizione della cosiddetta finestra mobile per le altre pensioni. Insomma l’uscita con il contributivo sopravvive alla riforma ma conserva anche il differimento dell’accesso effettivo alla pensione (un anno per le lavoratrici dipendenti, un anno e mezzo per le autonome).
Fino a quando sarà possibile scegliere il contributivo?
Il regime sperimentale terminerà a fine 2015. Nelle sue circolari però l’Inps collega questa scadenza al momento del pensionamento e non a quello della maturazione del diritto. Inoltre precisa che ai requisiti di età dei 57 e dei 58 anni si applica l’incremento (3 mesi nel 2013) legato all’aumento dell’aspettativa di vita. Quindi potranno scegliere il contributivo le lavoratrici che una volta applicata la finestra accedono alla pensione entro il 2015. Questo vuol dire che il diritto, con i 57 (o 58) anni e 3 mesi anni di età e 35 di contributi, deve essere conseguito entro il 30 novembre 2014 per le lavoratrici dipendenti (30 dicembre nel pubblico impiego) ed entro il 31 maggio 2014 per le autonome.
Il regime sperimentale potrebbe essere prolungato oltre il 2015?
La legge parla di verifica da effettuare entro il 31 dicembre di quell’anno proprio per valutare questa possibilità. La norma non è stata modificata con la riforma contenuta nel “decreto salva-Italia”, ma l’interpretazione restrittiva data dall’Inps alla scadenza del 2015 non pare un segnale in direzione del prolungamento. (noodls)
di Redazione
foto Olycom: pensioni.quotidiano.net
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