Nei primi due mesi di piena operatività del nuovo accordo per il credito alle PMI – modificato e rinnovato il 28 febbraio 2012 -sono pervenute circa 16mila domande di sospensione delle rate per un ammontare di debito residuo di circa 5,5 miliardi di euro.
Tenendo conto dei tempi di istruttoria (circa 30 giorni), al 31 maggio di quest’anno erano state già accolte 10mila domande, per una liquidità aggiuntiva di 3,6 miliardi di euro. Le restanti domande sono state analizzate nel corso del mese di giugno.
Si tratta di liquidità aggiuntiva che rimane nelle disponibilità delle PMI e che favorisce la gestione finanziaria nell’attuale fase congiunturale, senza incidere sulla solidità del sistema bancario e senza oneri per la finanza pubblica.
I prossimi dati sui risultati dell’accordo verranno resi noti nel mese di Settembre.
Cosa prevede il nuovo accordo
L’accordo, sottoscritto il 28 febbraio 2012 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico e le associazioni rappresentanti le imprese bancarie e non bancarie, in continuità con quanto previsto dall’Avviso comune del 3 agosto 2009 e dall’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011, si propone di assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie a quelle piccole e medie imprese (PMI) che, pur registrando tensioni sul fronte della liquidità, presentano prospettive economiche positive.
Il pacchetto di misure prevede tre tipologie di interventi:
1. operazioni di sospensione dei finanziamenti: per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, anche se perfezionato tramite il rilascio di cambiali e per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing;
2. operazioni di allungamento della durata dei finanziamenti: per un massimo del l00% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non oltre 2 anni per i mutui chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari, fino a un massimo di 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento e per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione;
3. operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività: concessione alle imprese costituite in forma di società di capitali di finanziamenti di entità proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dalle stesse.
Per facilitare l’applicazione dell’accordo, gli enti che erogano contributi pubblici in conto capitale e/o interessi possono deliberare l’ammissibilità dei finanziamenti assistiti da tali misure ai benefici della moratoria.http://www.dt.tesoro.it/it/progetti_speciali/moratoria/del_amm_enti_2012.html.
E’ possibile presentare domanda alla propria banca fino al 31 Dicembre 2012. (noodls)
di Redazione
foto: centumcellae.it
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